Quante volte, girando per la città, siamo rimasti colpiti da stormi di piccioni? Anche andando a piazza Duomo, sono forse i piccioni ciò che colpisce per prima cosa! O quante volte, a causa loro, abbiamo portato vestiti in lavanderia?

La disinfestazione piccioni sembra l’unico modo per poterci garantire pulizia dei vestiti e facilità di attraversamento.

Scherzi a parte, la disinfestazione piccioni non avviene come tutte le normali disinfestazioni. I “piccioni urbanizzati”, per effetto di una sentenza istruttoria del Pretore di Cremona del 18 gennaio 1983, sono considerati alla stregua di tutti gli animali allevati e quindi passibili di ogni azione di sfruttamento, compresa la cattura e l’uccisione.

In una disinfestazione piccioni, i piccioni non possono essere brutalmente uccisi come accadeva per altri animali come blatte, formiche, zanzare, mosche, insetti in generale o ratti.

I piccioni hanno una loro legislazione che li difende e che regola lo svolgimento di qualsiasi disinfestazione piccioni, allo scopo di tutelare i poveri volatili.

La sentenza approfondiva il concetto di “urbanizzazione” dei piccioni specificando che non devono valere per i piccioni urbani le normative della Legge 968/77 che riguarda la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato.

Si è convenuta l’esistenza di una varietà domestica del piccione (Columba livia) definendo i piccioni che abitano le città come fossero animali randagi.

Il 25 novembre 1993 l’Istituto Nazionale Fauna Selvatica accreditava la sentenza del Pretore Francesco Nuzzo esprimendosi in questo modo.” Si ritiene che la posizione sistematica, ecologica e legale dei cosiddetti piccioni di città sia quella di specie non appartenente alla fauna selvatica. Si tratta infatti di popolazioni la cui origine deve essere ricondotta a forme domestiche del colombo selvatico (Colomba livia f. domestica) sfuggite al controllo da parte dell’uomo…”.

L’art. 19 della Legge 157/92 prevede la concreta possibilità di adottare metodi di controllo efficaci (piani di abbattimento o disinfestazione piccioni) ai fini della tutela del patrimonio zootecnico, per motivazioni sanitarie, per la tutela del patrimonio artistico, per la difesa delle specie selvatiche.

Per effetto di quanto sopra esposto i piccioni urbani non sarebbero più patrimonio indisponibile dello stato, quindi, suscettibili di attività atte al loro controllo.

La disinfestazione piccioni è quindi lecita.

I soggetti titolari di intervento sono diversi:

  • nei centri urbani il Sindaco con il concorso della Provincia se ci sono fondate giustificazioni di ordine sanitario;
  • per le aree agricole la competenza riguarda la Provincia che interviene su interrogazione delle organizzazioni professionali agricole;
  • quando sussistono motivazioni sanitarie di carattere generale interviene la Provincia in esecuzione di specifica Ordinanza dell’Autorità Sanitaria Locale (ASL) per la disinfestazione piccioni.

Scritto da:

Romano Calligari

Sono uno scrittore che ama guardare il mondo e le persone intorno a me. Amo scrivere di tutto ciò che mi interessa, motivo per cui scrivo per tutti i tipi di argomenti.